10 novembre 2021

Montascale nei condomini: Cosa c'è da sapere

Lo sapevi che Handicare è davvero il produttore di montascale con più montascale montati nei condomini italiani? “Come mai?” ti chiederai, giustamente. È presto detto: i nostri montascale monoguida e doppio tubo sono montascale personalizzabili, reggono meglio le lunghe distanze e per lunghezze superiori ai 30 metri forniamo una speciale batteria al litio che migliora le performance del nostro prodotto. Non sei ancora convinto? Dai un’occhiata a questo blog!

Cosa cambia tra un montascale per edifici privati e un montascale per condominio?

 
Abitare in un condominio può essere molto comodo da alcuni punti di vista, ma può risultare scomodo nel momento in cui il nostro fisico fa fatica a muoversi, se non è presente un ascensore o impianti che per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
 
L’installazione di montascale o di piattaforme elevatrici può essere un’ottima soluzione per le persone che vivono in condominio e che non sono più in grado di fare le scale in modo autonomo o semplicemente si affaticano molto nel fare questo esercizio.
 
Ma quali sono le differenze tra un montascale installato in casa e uno in condominio? 
 
In realtà non ci sono molte differenze, ma Handicare ha creato una serie di piccoli accorgimenti che rendono l’utilizzo del montascale sicuro e comodo anche all’interno di uno spazio con parti comuni, ovviamente senza alterare il decoro dell’ambiente.
 
Ecco un elenco dei punti di forza dei montascale Handicare per condomini:
  • Dotazione di serie di chiavi che permettono l’utilizzo esclusivo del montascale a coloro che hanno partecipato alla spesa
  • Il montascale può fermarsi a ogni piano, anche se il percorso risulta più lungo
  • I radiocomandi permettono di chiamare la poltroncina da un piano ad un altro. Ma non solo! Potete inviarlo anche al piano che desiderate.
  • Non rimarrete bloccati in caso di blackout
  • I nostri montascale sono certificati per le lunghe metrature, tanto che abbiamo installato montascale fino a 45 mt di lunghezza
  • Abbiamo le batterie 20 Ah al litio, e vi possiamo garantire un’autonomia di 7000 mt di corsa senza doverle ricaricare

Come funziona l’acquisto di un montascale per un condominio?

L’acquisto di un montascale per quanto riguarda il condominio è soggetto alle dell’assemblea condominiale. Solitamente vengono presentati più preventivi e sottoposti all’assemblea che deciderà se partecipare alla spesa o meno. 
 

Chi paga il montascale in un condominio?

 
È possibile, durante l’assemblea, ottenere l’approvazione di tutti o una parte degli altri condomini e ripartire la spesa tra gli stessi. La spesa verrà sempre ripartita sulla base dei millesimi di proprietà.
Nel caso in cui, però, l’assemblea decida di non partecipare all’installazione di un servoscala o montascale, è possibile per il condomino che ne ha necessità effettuare un’installazione a proprie spese. Il questo caso anche l’installazione deve essere a carico del richiedente.
 
La manutenzione, in caso di accordo di suddivisione spesa, può anch’essa essere ripartita tra i condomini.
 
Di seguito la legge di riferimento:
 
Terzo comma dell’art. 2 legge n. 13/89: I condòmini dissenzienti possono notificare il proprio dissenso dalla spesa e quindi non parteciparvi.
 

Come richiedere il permesso al condominio per montascale?

 
Se una persona ha necessità di  superare delle barriere presenti nelle parti comuni e quindi installare un prodotto per il trasporto di persone deve inviare all’amministratore una richiesta scritta in cui fa presente che intende installare un montascale. Trascorsi tre mesi da questa richiesta senza che vi sia stata una delibera in merito, la persona interessata potrà procedere alla installazione a proprie spese.
 
Questo diritto lo trovate esplicato nei seguenti articoli di legge:
 
Legge n. 13 del 1989: “nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage” (art. 2, secondo comma, l. n. 13/89).
 
Primo comma dell’art. 2 legge n. 13/89: “le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell’articolo 1120 del codice civile”.
 
Per evitare liti condominiali sgradite, però, vi consigliamo di inviare richiesta scritta all’amministratore non solo con indicata intenzione di installare un montascale ma anche una richiesta di convocazione di un assemblea condominiale. È possibile che troviate altre persone con le stesse necessità in assemblea. I tre mesi saranno necessari per valutare tutti insieme la fattibilità del progetto, quindi vi consigliamo di presentare immediatamente in assemblea un preventivo da poter fare valutare. 
 
I nostri consulenti sono comunque in grado di affiancarvi durante tutto l’iter di acquisto, la preparazione dei documenti e la progettazione.
 
Per una consulenza personalizzata, inviateci una richiesta di preventivo!